Ordinanza del 29 novembre 2022
N. d'incarto SK2 22 13
Istanza Seconda Camera penale
Composizione Hubert, presidente
Cavegn e Bergamin
Baldassarre, attuario
Parti A.___
istante
patrocinato dall'avv. Federico Barazzetti
Via E. Bossi 4, casella postale 1432, 6830 Chiasso
contro
Procura pubblica dei Grigioni
Rohanstrasse 5, 7001 Coira
opponente all'istanza
B.___
opponente all'istanza
C.___
opponente all'istanza
patrocinata dall'avv. Massimo de'Sena
Via S. Balestra 9, casella postale 6424, 6901 Lugano
Oggetto ricusazione
Comunicazione 30 novembre 2022
Ritenuto in fatto:
A. L'11 febbraio 2019 A.___ assolveva il primo giorno di lavoro presso gli stabilimenti produttivi della C.___, D.___, alla quale era stato prestato dalla società di collocamento E.___. Dopo la pausa pranzo – verso la fine del turno –, si è verificato un infortunio per cui la mano destra dello stesso è rimasta schiacciata tra il gancio della gru carroponte da lui operata e una bobina d'acciaio, frantumandogli l'anulare destro. In seguito al sinistro il dito ha dovuto essere amputato.
B. La Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha assunto il relativo procedimento penale in data 5 aprile 2019. A.___ si è costituito accusatore privato e parte civile con scritto dell'8 maggio 2019.
C. In seguito all'emanazione di un decreto d'abbandono e all'annullamento del medesimo da parte dell'istanza di reclamo (ordinanza SK2 20 21 del 21 gennaio 2021), in data 9 giugno 2021 la Procura pubblica ha reso nota la sua intenzione di nominare l'ing. B.___ quale perito, ponendo alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito alla sua persona e ai quesiti peritali, nonché per presentare proprie proposte.
D. Il 16 giugno 2021 A.___ ha dichiarato di non aver osservazioni in merito.
E. In data 7 luglio 2021 la Procura pubblica ha conferito all'ing. B.___ il mandato per l'esperimento della perizia.
F. Nella perizia, esperita il 7 dicembre 2021, l'ing. B.___ rispondeva ai quesiti peritali, giungendo essenzialmente alla conclusione che la responsabilità dell'infortunio fosse verosimilmente da attribuire a A.___. La Procura pubblica ha trasmesso la perizia a A.___ e alla C.___ in data 17 dicembre 2021.
G. Entro il termine di dieci giorni a tal fine impartitogli dall'autorità istruttrice, il 27 dicembre 2021 A.___ ha segnatamente chiesto alla Procura pubblica di acquisire il curriculum vitae dell'ing. B.___ e una dichiarazione in cui il medesimo esplicitasse che né egli, né la società F.___ intestataria della perizia, abbia mai avuto rapporti di natura economica (in ambito lavorativo) con la C.___, con i suoi soci o con il suo personale.
H. In risposta alle richieste di A.___, nella integrazione spontanea della sua perizia datata 21 gennaio 2022 l'ing. B.___ dichiarava di non avere alcun rapporto di natura economica in ambito lavorativo o privato con la C.___, i suoi soci o i suoi collaboratori. Ciò varrebbe anche per la F.___. Egli indicava per contro di aver ricevuto un mandato peritale da parte della compagnia assicurativa G.___ in relazione ai costi di un sinistro da allagamento presso la sede C.___ di D.___. La Procura pubblica ha trasmesso le osservazioni del perito ad A.___ e alla C.___ in data 26 gennaio 2022.
I. L'8 febbraio 2022 A.___ ha inoltrato un'istanza (datata 7 febbraio 2022) alla Procura pubblica, chiedendo tra l'altro – sulla base delle informazioni ottenute per via dell'integrazione spontanea della perizia – la ricusazione del perito.
L. Il 10 febbario 2022 la Procura pubblica ha informato A.___ della circostanza che il trattamento della sua istanza del 7 febbraio 2022 sarebbe di competenza dell'istanza di reclamo e chiesto di confermare la volontà di chiedere la ricusazione del perito.
M. In data 17 febbraio 2022 A.___ (in seguito: istante) ha inviato alla Procura pubblica una missiva in cui confermava la volontà di richiedere formalmente la ricusazione dell'ing. B.___ e chiedeva conseguentemente la trasmissione dell'incarto all'autorità giudiziaria competente.
N. Il 24 febbraio 2022 La Procura pubblica ha trasmesso l'istanza del 7 febbraio 2022 per competenza alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
O. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2022 la Procura pubblica ha postulato la reiezione dell'istanza, nella misura della sua ricevibilità, nonché l'addossamento delle spese procedurali al richiedente.
P. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2022 l'ing. B.___ ha ribadito la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi pressione da parte di G.___ in relazione alle sue risposti ai quesiti peritali.
Q. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2022 la C.___ ha postulato la reiezione del gravame.
Considerando in diritto:
1. Tempestività e ricevibilità dell'istanza
1.1. Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare la relativa domanda a chi dirige il procedimento, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. In casi in cui è interessato il pubblico ministero, la decisione compete alla giurisdizione di reclamo (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP). Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lett. a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lett. b–e, essa decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]).
1.2.1. La Procura pubblica sostiene che l'istanza in esame sia tardiva. Già in data 9 giugno 2021 essa avrebbe infatti accordato all'istante la possibilità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali. Ciò nonostante, nel suo relativo scritto del 16 giugno 2021 l'istante avrebbe espressamente dichiarato di non avere osservazioni, senza previamente informarsi in merito alle referenze del perito. L'istante non avrebbe nemmeno fatto valere un motivo di ricusazione o una 'richiesta improntata alla valutazione di eventuali motivi di ricusazione' in seguito alla trasmissione del mandato peritale, avvenuta il 7 luglio 2021. Nella relativa missiva l'istante sarebbe stato peraltro reso attento in merito alla possibilità d'interporre reclamo. Il medesimo avrebbe pertanto rinunciato a far valere eventuali motivi di ricusazione (act. A.3, n. 1). In ogni caso, essendo stata presentata sette mesi dopo la nomina del perito, l'istanza si rivelerebbe a priori tardiva (act. A.3, n. 3). La Procura pubblica sembra inoltre argomentare che il modus operandi dell'istante costituisca un abuso di diritto o violi comunque il principio della buona fede. Essa lamenta in tal senso che l'istante avrebbe chiesto l'edizione del curriculum vitae del perito e il rilascio della dichiarazione relativa a eventuali conflitti d'interesse – domande in base alle cui risposte è stata formulata l'istanza in esame –, solamente in seguito alle risultanze sfavorevoli della perizia. Per tale motivo la facoltà di chiedere la ricusazione del perito gli andrebbe disconosciuta nello stadio della procedura in cui è stata richiesta (act. A.3, n. 2).
1.2.2. L'istante ritiene per contro che la sua domanda sia tempestiva, essendo le circostanze addotte dalla Procura pubblica a suo avviso inadatte a far decorrere i relativi termini. A tal riguardo la normativa applicabile prescriverebbe infatti esclusivamente che l'istante faccia valere i motivi di ricusazione senza indugio, appena preso atto degli stessi. In relazione alla mancata presentazione di istanze di edizione o di ricusa prima della ricezione delle risultanze sfavorevoli della perizia, l'istante sostiene essenzialmente che sia usuale e anche necessario, alla luce delle disposizioni legali applicabili, che il perito fornisca – spontaneamente o su esortazione dell'autorità penale, in ogni caso al più tardi in allegato alla perizia – il proprio curriculum vitae e/o dichiarazioni relative a eventuali conflitti d'interesse. Nel caso in esame, non avendo il perito affrontato preliminarmente tale aspetto, l'istante avrebbe dato per scontato in buona fede che non ricorressero conflitti d'interesse o simili circostanze. Poiché tale aspetto non sarebbe stato trattato nemmeno in fase di deposito finale dell'elaborato peritale si sarebbe reso necessario, per buona diligenza, richiedere le delucidazioni del caso (act. A.2).
1.2.3. In virtù dell'art. 58 cpv. 1 CPP domande di ricusazione devono essere presentate senza indugio, appena preso atto del motivo di ricusazione. La giurisprudenza mantiene che la perenzione del diritto in esame interviene al più tardi due o tre settimane dopo la presa di conoscenza del motivo di ricusazione. Viceversa, una domanda presentata sei o sette giorni dopo tale data dev'essere ancora considerata tempestiva (TF 1B_76/2019 del 2.5.2019 consid. 2.2; 1B_100/2015 dell'8.6.2015 consid. 4.1; 1B_499/2012 del 7.11.2012 consid. 2.3, con rimandi; cfr. anche Jean-Marc Verniory, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [edit.], Code de procédure penale suisse, Commentaire, 2° edizione, Basilea 2019, n. 8 ad art. 58 CPP: '[…] une demande déposée jusqu'à dix jours après ladite connaissance devrait encore être considérée comme recevable en l'absence de circonstances concrètes exigeant une réaction plus rapide; vu toutefois la jurisprudence précitée, on doit cependant recommander aux plaideurs d'âgir dans le délai d'une semaine.').
Nella fattispecie, nonostante rechi la data 7 febbraio 2022, l'istanza è stata inoltrata l'8 febbraio 2022 (cfr. act. PP 1.36, ultima pagina, track and trace). La Procura pubblica ha trasmesso l'integrazione peritale all'istante per mezzo di una missiva recante la data 26 gennaio 2022 (act. PP 1.35). Al più presto, l'istante può pertanto aver ricevuto l'integrazione peritale il 27 gennaio 2022, dimodoché il termine di perenzione decorrerebbe dal 28 gennaio 2022 (art. 90 cpv. 1 CPP). In tal caso, tra la presa di conoscenza del motivo di ricusazione e la presentazione della relativa istanza intercorrerebbero 12 giorni. Sulla base degli atti inoltrati dalle parti l'istanza di reclamo non è tuttavia in condizione di stabilire con certezza la data della ricezione dell'integrazione peritale da parte dell'istante (act. PP 1.35; act. PP 1 36 [= act. A.1]). Tenendo conto delle predette circostanze appare improbabile, seppure non del tutto escluso, che l'istanza sia stata inoltrata tempestivamente. Sarebbe stato in ogni caso onere dell'istante – patrocinato – rendere verosimile la tempestività della sua domanda per mezzo di tracciamento degli invii, come il medesimo provvede peraltro di norma a fare (si veda già soltanto i tracciamenti allegati alla missiva del 17 febbraio 2022, act. A.2 in fine). La questione della tempestività dell'istanza – e, per estensione, della sua ricevibilità – può essere tuttavia lasciata irrisolta, posto come la medesima dev'essere in ogni caso respinta nel merito. Per la stessa ragione l'esame di un'eventuale perenzione per abuso di diritto (venire contra factum proprium; art. 5 cpv. 3 Cost.; art. 3 cpv. 2 lett. b CPP per analogia) del diritto di chiedere la ricusazione del perito si rivela a sua volta superfluo. È in ogni caso pacifico in giurisprudenza e dottrina che promuovere istanze di ricusazione dopo aver preso conoscenza dell'esito negativo di un atto procedurale violi il principio della buona fede (TF 1B_321/2013 del 30.10.2013 consid. 2.1, terzo paragrafo, con rimandi). Posto come l'istanza precedente ha a suo tempo correttamente concesso all'istante la possibilità di esprimersi in merito alla persona del perito (act. PP 1.20) e che l'istante stesso ha esplicitamente 'conferm[ato] di non avere osservazioni in merito' (act. PP 1.21), appare alquanto probabile che il diritto di chiedere la ricusazione del perito sia effettivamente perento.
1.3. Allo stesso modo non si giustifica esaminare in dettaglio, come invece altresì postulato in ordine dalla Procura pubblica (act. A.3, n. 4), la sufficiente motivazione dell'istanza. Si rileva tuttavia che, perlomeno sulla base di un esame sommario, l'istanza appare ottemperare (appena) ai requisiti di motivazione.
2. Sussistere di motivi di prevenzione
2.1. Nel merito, l'istante lamenta essenzialmente la circostanza che il perito intrattenga rapporti con G.___, annoverandola nel suo curriculum vitae addirittura tra i suoi 'clienti principali', nonostante anche la C.___ sia assicurata contro gli infortuni presso il medesimo istituto assicurativo. Ne conseguirebbe che il perito non potrebbe garantire la propria equidistanza rispetto alle parti in causa (act. A.1, n. 1).
2.2. La Procura pubblica sostiene che, 'considerate la natura e la diffusione di perizie assicurative', per un perito avente previamente svolto incarichi per conto di assicurazioni sussisterebbe generalmente il rischio di non poter garantire l'equidistanza tra le parti in caso di nomina da parte di un'autorità penale. In definitiva, la tesi dell'istante comporterebbe per gli esperti un onere di ricusazione quasi incondizionato, complicando sensibilmente la ricerca di periti da parte delle autorità penali. Essendo pertanto fondata su un assunto errato e impraticabile, l'istanza andrebbe respinta nel merito (act A.3, n. 5).
2.3. Relazioni economiche tra il perito e una parte sono atte a costituire motivi di prevenzione in caso di dipendenza. Quest'ultima è segnatamente data nel contesto di rapporti di lavoro, giacché obbedienza e lealtà nei confronti del principale rappresentano, in generale, obblighi contrattuali del lavoratore dipendente (art. 321a cpv. 1 CO; art. 321d cpv. 2 CO). Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di statuire che anche in simili casi un motivo di ricusazione è dato solamente qualora la prossimità così fondata raggiunga un minimo livello d'intensità (TF 2P.78/2005 del 21.7.2005 consid. 3.2). Aspetti centrali per la valutazione del raggiungimento di tale soglia nel contesto di rapporti di lavoro dipendente sono il carattere vincolante delle istruzioni del datore di lavoro, la dipendenza finanziaria dell'esperto e l'identificazione del medesimo con il datore di lavoro (Marianne Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., Basilea 2014, n. 27 ad art. 183 CPP). Dottrina e giurisprudenza riconoscono peraltro che in caso d'impieghi a tempo parziale si giustifichi un approccio più permissivo (TF 1C_79/2009 del 24.9.2009 consid. 2; Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Der Ausstand von Entscheidträgern der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und Kantonen, Zurigo 2002, pag. 114).
Un riserbo ancor maggiore dev'essere conseguentemente esercitato nell'esaminare l'asserita prevenzione di un esperto qualora la domanda di ricusazione contro il medesimo sia fondata sul mero intrattenimento di rapporti commerciali con una parte – o addirittura, come nella fattispecie, con una società terza intrattenente rapporti commerciali con una parte. Per concludere in simili casi che l'esperto sia prevenuto sono in ogni caso necessarie circostanze aggravanti (Heer, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP; cfr. in tal senso anche Andreas Donatsch, Zur Unabhängigkeit und Unbefangenheit des Sachverständigen, in: Lieber/Rehberg/Walder/Wegmann [edit.], Rechtsschutz, Festschrift zum 70. Geburtstag von Guido von Castelberg, Zurigo 1997, pagg. 37 segg., pag. 49; di diverso avviso apparentemente soltanto Marc Helfenstein, Der Sachverständigenbeweis im schweizerischen Strafprozess, Zurigo 1978, pag. 122). Decisiva è la domanda di sapere se, da un punto di vista oggettivo, l'esito del procedimento appare ancora aperto (TF 4A_17/2019 del 6.9.2019 consid. 4.2.3; Marco Weiss, Befangenheit aufgrund wirtschaftlicher Interessen, in: AJP 2020, pagg. 603 segg., pag. 606 in fine).
La circostanza che la cerchia dei professionisti qualificati in un determinato settore – nella fattispecie, nel settore delle perizie relative a infortuni – sia ristretta non è atipica in Svizzera. La questione è peraltro senz'altro accentuata in casi in lingua italiana. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di costatare, simili circostanze non giustificano tuttavia di per sé il conferimento dell'incarico a un perito estero (OG SO BKBES.2018.175 dell'11.3.2019 consid. 8.3 e 8.4).
2.4. Nella fattispecie il rapporto tra il perito e G.___ – quale assicuratrice della C.___ e pertanto di una parte – è prettamente commerciale. Non sussistendo alcuna esclusiva tra l'esperto, imprenditore indipendente, e l'istituto assicurativo in esame – e intrattenendo invece il perito analoghi rapporti con essenzialmente tutte le maggiori assicurazioni infortuni attive a livello nazionale –, il rapporto non può essere considerato particolarmente intenso. Non vi è agli atti alcun indizio di una dipendenza finanziaria del perito da G.___, né di una sua particolare identificazione con quest'ultima. Il criterio della particolare prossimità del rapporto è pertanto inadempiuto, ragion per cui l'istanza di ricusazione andrebbe respinta nel merito, anche qualora dovesse risultare ricevibile in ordine.
3. Spese e ripetibili
3.1. In applicazione dell'art. 12 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. In virtù dell'art. 59 cpv. 4 CPP le spese procedurali sono poste a carico dell'istante, quale parte integralmente soccombente.
3.2. Non si riconoscono indennità, non avendo le parti prevalenti protestato le ripetibili.
La Seconda Camera penale decreta:
1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di ricusazione è respinta.
2. La tassa di giustizia per la procedura di ricusazione, di CHF 1'500.00, è posta a carico di A.___.
3. Non si riconoscono ripetibili.
4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
5. Comunicazione a: